sabato 15 dicembre 2007

Statuto e Regolamento

(...... in corso di allestimento.......bozza non ufficiale...)
ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS PENNE
STATUTO SOCIALE
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA _______________
TITOLO I
SEDE E SCOPO DEL CIRCOLO TENNIS
ART. 1

Il Circolo Tennis Penne ha sede sociale presso i campi in c.da Campetto.
L’Associazione è senza fini di lucro e senza discriminazioni di carattere religioso, di razza o di
carattere politico.
L’Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico
sul territorio dello Stato italiano attraverso:
a)la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a
squadre;
b)la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
L’Associazione si impegna a svolgere le attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di
ciascun anno.
L’Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità, l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

ART. 2

L’Associazione è affiliata alla F.I.T. (Federazione Italiana Tennis), della quale esplicitamente, per
se e per i suoi soci associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo statuto, i regolamenti e
quanto deliberato dai componenti Organi Federali, nonché la normativa del C.O.N.I.
L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le
norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. E degli altri affiliati, ed a provvedere al
pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. Ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di
scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE SOCI. RAPPORTI SOCIALI.
ART. 3

Il numero dei Soci è illimitato.
Il Sindaco di Penne è Socio di diritto.
Possono essere Soci tutti coloro che lo desiderino, previa accettazione da parte del Consiglio
Direttivo.

ART. 4

I Soci appartengono alle seguenti categorie:
a)Soci ordinari;
b)Soci universitari;
c)Soci juniores;
d)Soci allievi

Le differenze tra le suddette categorie di Soci sono precisate dal Regolamento.

ART. 5

Chi intende essere Socio del Circolo Tennis dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo
accompagnata da una tassa d’iscrizione il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, sulla base del presente Statuto, deciderà sull’accettazione o meno della
domanda dandone notizia all’interessato.

ART. 6

Il Socio può essere escluso, oltre che nei casi previsti dalla legge, per deliberazione del Consiglio
Direttivo e salvo ratifica dell’Assemblea dei Soci:
A. quando, in qualunque modo, venga a danneggiare gli interessi Sociali;
B. per morosità;
C. per indegnità.
Nei casi di minore entità, al Socio possono essere applicate dal Consiglio Direttivo le seguenti
sanzioni:
A. richiamo scritto;
B. richiamo scritto con affissione all’albo;
C. sospensione da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni con affissione all’albo.

ART. 7

La qualità di Socio si perde per recesso, per morte e per esclusione.
Il recesso deve essere accordato dal Consiglio Direttivo su richiesta del Socio o nei casi previsti
dalla legge.
Al di fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, l’esclusione può avvenire quando il Socio non
ottempera al presente Statuto, al Regolamento, alle disposizioni o deliberazioni del Circolo Tennis o comunque si renda immeritevole di appartenervi.
I provvedimenti di merito dovranno essere assunti o ratificati dal Consiglio
Direttivo che determina la data di scioglimento del rapporto Sociale.
E’ vietata ogni forma di temporaneità della partecipazione associativa.
Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono cedibili con atto fra vivi e non sono
rivalutabili.

TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE
ART. 8

Il Patrimonio della Società è costituito:
a)dal capitale Sociale formato dalle quote annuali versate dai Soci;
b)dall’importo delle tasse d’ammissione;
c)dai contributi eventuali della F.I.T.;
d)dai contributi eventuali di enti vari;
e)dai contributi eventuali del C.O.N.I.;
f)dalle tasse di gioco;
g)dai beni di proprietà dell’Associazione;
h)da eventuali donazioni o lasciti.

ART. 9

L’amministrazione del patrimonio Sociale per il raggiungimento dei fini Sociali è demandata al
Consiglio Direttivo.

TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE. BILANCIO.
Art. 11

L’esercizio Sociale ha durata di 1 (uno) anno: dall’1 gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del rendiconto annuale o bilancio
consuntivo e di quello preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre per approvazione
all’Assemblea rispettivamente entro il 31 marzo ed il 31 ottobre.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietato distribuire durante la vita dell’organizzazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di O.N.L.U.S. che per legge, Statuto o Regolamento,
fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 12

Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dall’Assemblea dei Soci.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art. 13

Sono organi della Società:

A)-l’Assemblea dei Soci;
B)-il Consiglio Direttivo;
C)-il Collegio dei Sindaci.

A) L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14

L’Assemblea è la riunione di tutti i Soci maggiorenni in regola con i pagamenti ed ammessi al
Circolo Tennis da oltre 15 (quindici) giorni.
Essa, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, legalmente
prese, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15

L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno 1 (una)
volta ogni anno, entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell’esercizio Sociale per l’approvazione del
bilancio, per il rinnovo delle cariche Sociali e per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

L’Assemblea Straordinaria è convocata, in qualsiasi momento dal Consiglio
Direttivo su iniziativa dello stesso Consiglio o del Collegio dei Sindaci, oppure su
richiesta motivata presentata da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci.
Nel caso che la richiesta sia fatta dai Sindaci o dai Soci, il Consiglio dovrà
provvedere alla convocazione entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta stessa.

Art. 16

La convocazione dell’Assemblea dei Soci avviene mediante avviso inviato agli
aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, nonché
mediante affissione nel medesimo termine, dell’avviso predetto presso la sede sociale.
L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare,
sia per la prima che per la seconda convocazione dell’Assemblea.

Art. 17

Per intervenire all’Assemblea è necessario essere in regola con i pagamenti.

Art. 18

Ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) solo voto, può farsi rappresentare da altro Socio
con semplice delega scritta autenticata da 1 (uno) membro del Consiglio Direttivo o del
Collegio dei Sindaci.
I Consiglieri ed i candidati per le cariche sociali non possono essere Mandatari.
Nessun Mandatario può rappresentare più di 2 (due) Soci, esso compreso.
Il Socio non ha diritto al voto e deve allontanarsi dall’Assemblea quando si
deliberano affari in potenziale conflitto con i suoi personali interessi.

Art. 19

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria non sono valide se
non è presente o rappresentata la maggioranza dei soci e se non sono adottate a
maggioranza dei voti validi espressi, salvo che non sia prescritta una maggioranza
speciale.
Per la validità delle deliberazioni concernenti modificazione dello Statuto o lo
scioglimento anticipato dell’Associazione, occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi)
dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti o dei rappresentati.
In sede di seconda convocazione, l’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria
delibera a maggioranza dei voti validi espressi, qualunque sia il numero degli
intervenuti; tuttavia, per le delibere di cui al comma precedente, si applica dalla seconda
convocazione quanto stabilito al comma 1 di questo stesso articolo.

Art. 20

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Circolo Tennis; in caso di
assenza del Presidente dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano presente.
Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea e 2 (due) scrutatori se
necessario.

Art. 21

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; devono farsi per appello
nominale quando ne faccia richiesta 1/5 (un quinto) dei Soci presenti o rappresentati.
L’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci ha luogo mediante
scrutinio segreto.

Art. 22

Il Verbale dell’Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dagli
eventuali scrutatori nominati.
Per le Assemblee Straordinarie il verbale è redatto da un Notaio che fungerà da
Segretario.

B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23

L’Amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo
composto da 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Possono essere eletti Consiglieri i Soci Ordinari in regola con i pagamenti.
I Consiglieri sono eletti per 2 (due) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un vice-Presidente,
un Segretario, un Direttore del Circolo ed un Direttore tecnico-sportivo.
Le deliberazioni di cui sopra sono prese a maggioranza dei componenti.

Art. 25

Qualora dovesse venire a mancare per qualsiasi ragione un Consigliere, questi sarà
sostituito dal Socio che alle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo gli eletti.
Tale Consigliere decade unitamente agli altri membri del Consiglio.

Art. 26

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare con voto puramente
consultivo quei Soci ai quali il Consiglio Direttivo chiede spiegazioni o chiarimenti.

Art. 27

Alle sedute del Consiglio dovrà essere presente almeno 1 (uno) Sindaco.

Art. 28

I Consiglieri che non presenzieranno alle riunioni del Consiglio per 2 (due) sedute
consecutive senza motivo ritenuto valido dal Presidente sono considerati dimissionari.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 1 (una) volta al mese ed ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano 2 (due) o più Consiglieri.
L’invito di convocazione può essere anche verbale.
Il processo verbale delle riunioni del Consiglio è firmato da tutti i presenti.

Art. 30

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non sono presenti almeno 3 (tre)
Consiglieri e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti.
Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando sia richiesto anche da 1
(uno) solo Consigliere o si tratti di decisioni relative a persone o ad affari rispetto ai
quali taluno dei componenti del Consiglio abbia un proprio interesse.
Il Consigliere personalmente interessato si astiene dal voto.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del Presidente.
Nelle votazioni segrete la parità impone la nuova votazione della proposta.
La votazione segreta di una proposta che per 3 (tre) volte consecutive darà
risultato di parità, si effettuerà con voto palese.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Circolo.
Fra l’altro spetta al Consiglio:
1)curare l’esecuzione delle delibere Assembleari;
2)redigere il bilancio e sottoporlo con una relazione all’approvazione
dell’Assemblea;
3)conferire procure tanto generali che speciali;
4)compilare i Regolamenti interni;
5)dare l’adesione del Circolo Tennis ad altri enti affini salvo ratifica da parte
dell’Assemblea;
6)deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci;
7)compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque
rientrano nell’oggetto Sociale o che dalla legge o dal presente Statuto non sono
demandati all’Assemblea.

Art. 32

Il Presidente del Circolo rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e ne ha la
rappresentanza legale; ha la firma sociale.
Nei casi di urgenza provvede con i poteri del Consiglio Direttivo.
Tali atti, tuttavia, devono essere ratificati al più presto dal Consiglio ed in
mancanza di ratifica non hanno effetto verso i terzi.
In caso di assenza giustificata del Presidente e per questioni urgenti ed
indilazionabili, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente e questi dal Segretario.

Art. 37

I Soci ed il Consiglio Direttivo sono obbligati a rimettere alle decisioni del
Collegio dei Sindaci la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i
Soci e tra questi ed i Consiglieri, anche individualmente.
In tale caso i Sindaci decidono, dopo aver assunto le informazioni necessarie dalle
parti, senza formalità procedurali, pronunciandosi definitivamente ed inappellabilmente
secondo equità.
Non è ammesso reclamo per via giudiziale.

TITOLO VI
ATTIVITA’ SOCIALE

Art. 38

Il funzionamento tecnico amministrativo del Circolo potrà essere disciplinato da
un Regolamento interno compilato dal Consiglio Direttivo in osservanza delle norme
statutarie.

Art. 39

Il Consiglio Direttivo può nominare per il tempo strettamente necessario uno o più
Comitati tecnici consultivi, composti da Soci, per l’esecuzione di particolari problemi
inerenti l’oggetto dell’attività sociale, stabilendo l’eventuale compenso loro spettante.

Art. 40

Nessuna limitazione è fatta al Consiglio Direttivo per l’esplicazione dell’attività
Sociale.
Esso provvederà in conformità ai bisogni dei Soci ed all’andamento dell’attività
Sociale evitando ogni speculazione aleatoria.

Art. 41

Tutte le operazioni od attività che non rientrino nello scopo del Circolo Tennis sono vietate.

Art. 42

I Soci e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che
sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi per motivi dipendenti dalla vita associativa: per
eventuali controversie si applica il disposto del precedente art. 37.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43

Per lo scioglimento e la liquidazione del Circolo Tennis si applicano le norme del Codice Civile e le
altre norme vigenti.
I liquidatori, in numero di 3 (tre), verranno nominati dall’Assemblea

Art. 44

In caso di scioglimento, è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio Sociale, esclusi
gli impianti sportivi e tutto ciò che è di proprietà del Comune di L’Aquila o dei singoli Soci ed altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 45

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si intendono applicabili le leggi vigenti, le norme
del Regolamento organico della F.I.T., gli usi, le norme o le consuetudini locali.

Art. 46

Il presente Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci entra in vigore immediatamente dopo
l’approvazione.

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